Molte altre risposte e domande nella sezione "Tutto sui cuccioli"
I cocker sono cani molto attivi essendo cani da caccia odiano la noia e se lasciati a casa a poltrire la distruggeranno per passare il tempo.
Sono ottimi per i bambini con cui condividono tutto ma devono essere rispettati nei tempi e nei modi e gli adulti devono controllare che i bambini non approfittano della loro bontà e pazienza, troverete molte foto nella pagina del sito cercando nel menù "cocker e bimbi" , sono ottimi per gli sportivi che vanno a correre a piedi o in bici o fanno sci di fondo o qualsiasi attività dove si possa inserire un cocker anche l'agility , puoi vedere nel sito la pagina delle attività e la Pet therapy anche qui c'è la pagina apposta per dare un occhiata "per therapy".(consiglio appena preso un cocker di informarsi per frequentare un corso di educazione base, le classi per i cuccioli dai 3 ai 6 mesi si chiamano puppy-class, è bello e divertente, istruttivo per il cane ma sopratutto per voi per iniziare a capirlo, una sorta di vocabolario uomo-cane/cane-uomo) preferibilmente Scuola Cognitivo Relazionale, Think dog, Ficss, Siua e simili ma con approccio cognitivo zooantropologico/cognitivo-relazionale.
Per questo motivo consiglio a chi voglia acquistare un cane di questa razza di mettere in programma un ora al giorno dove portare fuori il cane a divertirsi e appagarsi assieme.
Devo anche dire che non tutti i cocker sono distruttivi, per fortuna, ma hanno il periodo in cui sono cuccioli fino all'anno circa che tendono a scoprire il mondo con la bocca come fanno i bimbi e dove la loro energia va "incanalata" in qualcosa di utile e positivo senza vivere una vita di angoscia.
Dato che i cocker sono cani molto molto affettuosi hanno la necessità di vivere a stretto contatto con la famiglia di cui poi diverranno parte integrante. Guai a lasciare un cane di questa razza confinato nel giardino senza coccole fareste di questo cane un vero e proprio distruttore e ululatore per cercare di attirare la vostra attenzione, se poi consideriamo che è uno dei cani più rubati in Italia proprio per il suo carattere dolce con tutti è meglio evitare di farlo vivere sempre in giardino. E non meno importante il suo bellissimo pelo che con le pioggie lo farebbe assomigliare più ad un "mocio" che ad un cocker. E' vero che le frange si possono tagliare ma allora perchè prendere un cocker e non direttamente un Beagle? Il cocker è bello per com'è e non per come lo si vorrebbe, vedi nel menù toelettatura.
Evitate di prendere un cocker se non siete disposti a questi impegni.
Questa foto è per rispondere a tutti quelli che mi chiedono se un cocker può vivere con altri animali (non solo cani). Secondo voi ???
SE NON VEDI LA DIFFERENZA PRENDI IL SECONDO...Se vedi la differenza adottalo in un canile o in un allevamento serio!
Se pensate di regalare ai vostri bambini, un bel cucciolo,per esempio a Natale, partendo dal presupposto che sappiate che un cane non si compra mai,
i IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 32 della Costituzione; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209; Considerato che continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari; Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali; Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani (art. 21); Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180; Ordina: Art. 1 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica. 7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.